Statuto di Promoveneto
Allegato "A" al n. 62853 di Repertorio
STATUTO DEL CONSORZIO "PROMOVENETO - Consorzio per lo sviluppo del Turismo del Veneto"
TITOLO I°
Costituzione - sede - durata - scopi
Art. 1
E' corrente ai sensi degli art. 14 e segg. del Codice Civile un Consorzio denominato "PROMOVENETO Consorzio per lo sviluppo del Turismo del Veneto" con sede legale in Verona, Corso Porta Nuova n. 96, presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona e sede operativa in Veneto ove il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia ed all’estero.
Art. 2
La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) marzo 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.
Art. 3
Il Consorzio non ha scopo di lucro e persegue finalità di interesse generale a favore dell'economia turistica e dei settori collegati della Regione Veneto in generale. Il Consorzio ha per oggetto di individuare, supportare e promuovere tutte quelle azioni atte a sviluppare ed incrementare il turismo del Veneto, favorendo in maniera organica tutte quelle iniziative che determinano positive ricadute sullo sviluppo del turismo nel territorio regionale, sia con intervento diretto che indiretto, e più in generale di avviare e consolidare nei mercati nazionali ed internazionali la commercializzazione del prodotto turistico "Veneto", in coordinamento con la promozione dell’immagine sviluppato dalla Regione Veneto o da altre organizzazioni ed Enti dalla stessa delegati. In particolare, al fine di promuovere il turismo nella regione Veneto, e senza che l’elencazione costituisca limitazione, il consorzio persegue le seguenti finalità:
- proporre studi e ricerche, anche mediante la collaborazione con società, enti, università ed organizzazioni terze, su programmi di ricerca scientifica, tecnologica, progettuale, di sperimentazione e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali e di marketing per l’individuazione delle problematiche del mercato turistico e dei fattori legati, sia alle attrazioni disponibili e sia agli stimoli alla domanda turistica, utili alla commercializzazione del prodotto turistico del Veneto;
- promuovere indagini, rilevazioni, ricerche di mercato e statistiche di dati utili allo sviluppo del turismo Veneto;
- individuare e supportare ogni azione atta a favorire lo sviluppo turistico, economico e culturale del Veneto, inserita nell’ambito di un più vasto processo di pianificazione territoriale che consenta di garantire la sostenibilità ambientale, l’organicità e la coerenza tra le diverse attività economiche, culturali, di promozione e qualificazione del turismo Veneto;
- promuovere la divulgazione delle produzioni culturali, artistiche, folcloristiche e tradizionali quali cornice di fruizione e di ambientazione dei servizi
turistici integrati, in Veneto, per mezzo di strumenti di informazione e comunicazione adeguati;
- realizzare e promuovere servizi del terziario avanzato, anche in collaborazione con altri enti o istituzioni, sia pubblici che privati, iniziative di marketing territoriale, pubblicità, informazione, comunicazione, ed eventi di interesse turistico anche per mezzo di collegamenti informatici e telematici all’interno e all’esterno della Regione Veneto;
- sviluppare il prodotto integrato e non competitivo di tutti i soggetti, pubblici e privati impegnati nel settore turistico, con particolare riferimento alla realizzazione di una rete di collaborazioni finalizzata alla valorizzazione delle risorse ed alla tutela dell’identità storica e culturale del Veneto;
- promuovere, progettare, implementare, gestire e coordinare, anche in collaborazione con altri enti o istituzioni, sia pubblici che privati, impianti e servizi di interesse turistico ed informativo quali i sistemi centralizzati ed integrati di prenotazione di servizi turistici in qualsiasi forma, compresi i sistemi telematici e le banche dati, anche con riferimento al turismo congressuale;
- valorizzare le iniziative turistiche commerciali, culturali e sociali, favorendo in maniera organica le iniziative che determinano positive ricadute per i soggetti consorziati nell’ambiente socio economico culturale in cui operano;
- promuovere ed organizzare attività di forte richiamo turistico, quali quelle culturali, commerciali, fieristiche, convegnistiche e scientifiche;
- adottare propri marchi identificativi o commerciali;
- valutare e coordinare qualsivoglia problematica di interesse regionale, anche proposta da un singolo socio, meritevole di un’indagine utile e congruente con lo sviluppo del turismo nel Veneto;
- operare per conto e nell’interesse dei consorziati per tutte le materie che attengono, anche indirettamente, all’oggetto consortile, nei limiti delle delibere di affidamento di attività debitamente recepite dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le funzioni delegate direttamente dalla Regione Veneto in materia turistica;
- coordinare e supportare ogni azione diretta a qualificare, organizzare ed incrementare, direttamente o indirettamente, la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica del Veneto. A tale scopo potrà intraprendere, sia direttamente che sollecitando gli interventi degli organi competenti, tutte quelle iniziative promozionali in Italia ed all'estero che riterrà più opportune.
Per il raggiungimento degli scopi suddetti il Consorzio potrà:
- provvedere all’acquisizione ed alla gestione, nell’interesse dei propri associati, di beni strumentali mobili ed immobili e di servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale;
- prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale;
- costituire ed assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altri enti anche costituiti sotto forma societaria od organizzazioni aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio.
Per il raggiungimento dei fini statutari il Consorzio opererà coordinandosi con le linee direttrici che dovessero essere definite dalla Regione Veneto
per la commercializzazione del prodotto turistico regionale per bacini turistici omogenei. Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge vigenti. In ogni caso al Consorzio è espressamente vietato svolgere l’attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, le attività riservate dalla legge ad iscritti agli albi professionali e le attività di cui al D.Lgs. 385/93, art 106 ed alla Legge 1/91, art. 1
TITOLO II°
Dei Consorziati
Art. 4
Possono partecipare al Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea e sentito il parere del Consiglio Direttivo, le strutture associate di promozione turistica previste dalla legge regionale vigente, enti pubblici e organizzazioni private ritenute strategiche dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 5
Per ottenere l'ammissione al Consorzio, il richiedente dovrà inoltrare apposita domanda alla Presidenza del Consorzio, contenente oltre alla denominazione e alle generalità dei suoi legali rappresentanti:
a) la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltreché dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
b) la dichiarazione di consentire al Consorzio ed agli enti ad esso collegati, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l’amministrazione del Consorzio ai fini gestionali, contabili, amministrativi, statistici, di comunicazione e diffusione, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196.
Il richiedente acquista la qualifica di socio dopo la deliberazione dell'Assemblea prevista dall'art. 4 e con il versamento della quota prevista dall'art. 8.
Art. 6
Il recesso dei soci è libero e non dà in ogni caso diritto alla restituzione né della quota sottoscritta né della quota di funzionamento prevista per l’anno in corso che dovrà, comunque, essere versata.
TITOLO III°
Dei mezzi finanziari ed organizzativi
Art.7
I mezzi finanziari di cui il Consorzio si avvale per il conseguimento degli scopi sociali, sono costituiti:
a) dalle quote sottoscritte dai consorziati all'atto della costituzione o dell'adesione al Consorzio;
b) dai contributi annuali per le spese di funzionamento di cui all'art. 9;
c) dagli eventuali contributi volontari versati dai consorziati o da altri enti ed organizzazioni, nonché da qualsiasi altro conferimento proveniente dagli stessi e destinato al raggiungimento degli scopi consortili;
d) dal ricavato di prestiti ed altre operazioni finanziarie previste dalla legge;
e) dai beni e dalle somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie nonché da ogni altro titolo non esplicitamente previsto.
Art. 8
Il Fondo Patrimoniale del Consorzio è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale, ciascuna, di Euro 5.000,00 (cinquemila Euro e zero centesimi).
Ogni Consorziato, ammesso al Consorzio, è tenuto a sottoscrivere almeno una quota e non più di cinque del Fondo Patrimoniale, tenendo presente il concetto che i voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati sulla base delle quote del fondo sottoscritte rispetto al totale.
Gli associati di Diritto Pubblico, ammessi al Consorzio, saranno tenuti a sottoscrivere non meno di 5 quote del Fondo Patrimoniale.
Art. 9
Per le spese di funzionamento del Consorzio ogni Consorziato è tenuto a versare annualmente, in pari misura, un contributo nella misura stabilita
dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 10
Per l'espletamento della propria attività il Consorzio potrà avvalersi di proprio personale e/o di personale distaccato dai Consorziati nel rispetto delle norme vigenti in materia.
La retribuzione del personale distaccato rimane a carico del Consorziato che ne ha disposto il distacco.
TITOLO IV°
Degli Organi del Consorzio
Art. 11
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Capo I° Dell'Assemblea
Art. 12
Organo di definizione della politica del Consorzio è l'Assemblea che è composta dai rappresentanti dei Consorziati.
Art. 13
Spetta all'Assemblea consortile:
a) eleggere il Consiglio Direttivo dopo aver fissato il numero dei componenti e fissarne i compensi;
b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti e fissarne le indennità;
c) deliberare l'ammissione di nuovi soci, sentito il parere del Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5;
d) deliberare su eventuali modifiche dello Statuto;
e) approvare i bilanci preventivi entro il mese di novembre e consuntivi entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale del Consorzio;
f) deliberare l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
g) deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
Art. 14
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni anno entro il mese di aprile per il bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre per il bilancio preventivo.
Inoltre si riunisce in sessione straordinaria e/o ordinaria quando se ne ravvisi la necessità, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo delle quote del patrimonio sottoscritto.
Art. 15
Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento (es. fax o e-mail), indicante specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
L’assemblea deve essere convocata, inoltre, su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo delle quote del patrimonio sottoscritto. In questo caso la convocazione deve avvenire entro cinque giorni e l’adunanza deve avvenire entro 20 giorni.
Le Assemblee si radunano presso la sede sociale o altrove e sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo al quale spetta anche la verifica del diritto dei presenti alla partecipazione, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
E’ ammessa la possibilità, per i partecipanti all’assemblea, di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Ogni consorziato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione dovrà essere conservata agli atti dal consorzio. La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi per un massimo di una delega oltre la propria. La delega deve essere necessariamente specifica e per singole assemblee. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti del consorzio, né agli Enti da esso controllati o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi.
Art. 16
L'Assemblea è valida, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote del patrimonio sottoscritto ed in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno tanti soci che rappresentino almeno un terzo delle quote del patrimonio sottoscritto. In mancanza di regolare convocazione, l’assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale, tutti i consiglieri e tutti i sindaci.
Art. 17
L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà + 1 delle quote del patrimonio sottoscritto.
Per le determinazioni relative a questioni riguardanti persone, può essere chiesta la votazione segreta.
Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti + 1 del
delle quote del patrimonio sottoscritto.
La deliberazione per l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e per la devoluzione del patrimonio, dovrà essere adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti delle quote del patrimonio sottoscritto.
CAPO II°
Del Consiglio Direttivo
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero pari di Consiglieri fino ad un massimo di otto persone, di cui, almeno la metà compreso il Presidente è di nomina esclusiva degli Enti Pubblici consorziati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I componenti nominati nel triennio, in sostituzione di altri comunque cessati, durano in carica fino al compimento di detto triennio.
E’ ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Il consiglio elegge nel suo seno il Vice-Presidente.
Il Consiglio, inoltre, nomina il Segretario Generale del Consorzio, determinandone il compenso.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo per cooptazione, con voto consultivo, esperti o rappresentanti di Enti e/o organizzazioni
interessati all'attività del Consorzio.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che il presente Statuto in modo tassativo riserva all'Assemblea. In deroga al precedente assunto, il Consiglio Direttivo, è investito dei poteri di straordinaria amministrazione sui seguenti aspetti:
a) la partecipazione del Consorzio ad associazione terze, anche temporanee, tipiche della coprogettazione regionale;
b) materia creditizia, per la richiesta di affidamenti a breve e medio termine.
Art. 20
Per atti speciali il Consiglio Direttivo potrà delegare operatività, conclusione e firma al Presidente o a singoli membri del Consiglio fissandone poteri e, nei limiti stabiliti dall'Assemblea, i relativi compensi.
Art. 21
Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda
scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
Art. 22
Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o fax o e-mail da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma o fax o e-mail da spedirsi almeno due giorni prima.
Art. 23
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni del Consiglio si fanno constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; in caso di impedimento o di mancanza di quest'ultimo funge da Segretario un componente del Consiglio designato dal Presidente.
Capo III°
Del Presidente
Art. 24
II Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
Esegue le deliberazioni degli organi consortili ed adotta i provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima adunanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica per la durata del Consiglio Direttivo.
Capo IV°
Del Collegio Sindacale
Art. 25
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea, di cui il Presidente è di nomina esclusiva degli enti pubblici consorziati.
Spetta ai Sindaci la rifusione delle spese e l'indennità nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea stessa.
Art. 26
I revisori esercitano il loro mandato in conformità alle disposizioni previste dal Codice Civile per i Sindaci delle Società per azioni in quanto applicabili. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
TITOLO V°
Dei Bilanci
Art. 27
L'esercizio sociale del Consorzio è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'eventuale saldo attivo non potrà essere distribuito ai soci, bensì essere reinvestivo in attività statutarie.
Art. 28
Gli atti amministrativi ed i conti sono firmati dal Presidente e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e controfirmati dal Segretario.
TITOLO VI°
Dell’Arbitrato
Art. 29
Qualunque controversia inerente al patto consortile, o da esso dipendente, che possa sorgere tra il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, ovvero tra gli organi del consorzio e membri degli stessi che per legge non sia inderogabilmente riservata al giudizio dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà decisa in via definitiva da un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, su istanza della parte più diligente dal Presidente di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura non socia. Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, e le sue deliberazioni assumeranno la forma dell’arbitrato rituale.
TITOLO VII°
Disposizioni finali
Art. 30
Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Gli eventuali fondi residuati acquisiti da attività di erogazione di servizi o comunque da altre alla stessa assimilabili e lo stesso patrimonio netto non potranno venire ripartiti tra i partecipanti al Consorzio, bensì saranno devoluti secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice Civile ad organismi aventi analoghe finalità.
Art. 31
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile per quanto applicabili.
F.to Morando Fernando
F.to Mario Sartori notaio (impronta sigillo)